Il 16 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto MiTE – Prezzi Bonus Edilizi, altrimenti definito Decreto Costi Massimi che fissa, appunto, i nuovi costi massimi specifici del Superbonus e altri bonus. L’entrata in vigore è prevista per il 16 aprile 2022.
A cosa serve il il Decreto MiTE – Costi Massimi?
Il tanto atteso Decreto si applica solo in caso di utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura per Superbonus, Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Casa e anche in caso di detrazione diretta per Superbonus ma non con 730 precompilato.
Riassumiamo le nuove disposizioni:
i bonus fiscali e l’opzione dello sconto in fattura relativi all’Ecobonus 50% sono confermati fino al 31/12/2024;
dal 16 aprile entra in vigore il nuovo prezziario per i limiti di detraibilità, aumentati del 20% rispetto ai precedenti. Pertanto, riguardo le schermature solari, si passa da 230 €/mq a 276 €/mq;
il costo limite indicato è al netto di IVA, di prestazioni professionali, di opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni;
in relazione al visto e all’asseverazione di congruità dei prezzi, non occorre presentarli nei seguenti due casi:
per gli interventi di edilizia libera (quando non sono necessari SCIA, DIA, “permesso di costruire”);
per tutti gli interventi di importo complessivo inferiore a 10mila euro;
le fatture – quando l’asseverazione è necessaria – dovranno essere estremamente dettagliate e senza costi impropri, altrimenti non potranno essere asseverate (sono previste sanzioni penali per il tecnico ed il rivenditore in caso di inosservanza delle disposizioni). Entrambi i documenti dovranno essere firmati da un tecnico abilitato iscritto all’albo. Le spese di visto ed asseverazione saranno anch’esse detraibili;
inoltre, l’ultimo decreto (correttivo), prevede che sarà possibile cedere il credito al massimo per tre volte di cui solo due in favore di banche, assicurazioni e intermediari finanziari autorizzati, tenendo presente che lo stesso non può formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima;
infine, viene stabilito il divieto di cessione parziale: i crediti non potranno essere frazionati, ma dovranno essere cedute tutte le dieci annualità del credito stesso maturato.
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